Condizioni generali per la regolazione dei contratti di fornitura
OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI: Art.1 Perfezionamento dell’ordine e recesso di Omet Srl – Art.2 Condizioni di fornitura, garanzia di conformità, verifiche e collaudi, responsabilità prodotto e recall, consegna materia prima o semilavorati, modifiche di progetto, trasferimento del rischio – Art.3 Termini di consegna e corrispettivi – Art.4 Penali per ritardi di consegna – Art.5 Conservazione di disegni, campioni, attrezzature – Art. 6 Fatture, bolle di accompagnamento e pagamento – Art. 7 Beni di proprietà di Omet Srl concessi in conto deposito, lavorazione o comodato gratuito – Art. 8 Controllo sulle esportazioni e Dogana – Art. 9 Conformità a norme e principi – Art. 10 Garanzie assicurative – Art. 11 Riservatezza e privacy – Art. 12 Foro competente – Art.13 Validità delle condizioni – Art.14 Cessione del contratto
Le presenti condizioni generali per la regolazione dei contratti di fornitura (“Condizioni Generali”) si applicano a tutti gli acquisti effettuati da OMET S.r.l. (con ciò intendendosi da una delle proprie seguenti Divisioni: Packaging Printing Machines, Tissue Converting Machines, System in Motion, nella rispettiva sede italiana, come riportata nell’Ordine), con sede legale in Via Caduti Lecchesi a Fossoli – Lecco (di seguito denominata “OMET”), in esecuzione di un ordine di acquisto di prodotti di varia tipologia (“Beni”), inviato da OMET medesima telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, email o attraverso internet (“ordine di acquisto”) al Fornitore indicato nell’ordine di acquisto, fatto salvo il caso in cui le stesse vengano modificate o integrate o ne venga esclusa l’applicabilità mediante espresso accordo scritto con OMET.
Con le presenti Condizioni Generali viene espressamente esclusa l’applicabilità di eventuali condizioni generali o particolari del Fornitore. Tali condizioni del Fornitore non saranno comunque vincolanti per OMET, nemmeno nel caso in cui, all’atto della ricezione, quest’ultima non dovesse confermarne espressamente il rifiuto. In caso di modifica delle presenti Condizioni Generali, OMET invierà copia della versione modificata al Fornitore con il relativo ordine di acquisto e i nuovi termini e condizioni troveranno immediata applicazione a partire dalla ricezione dell’ordine di acquisto al quale vengono allegati.
Le presenti condizioni generali risultano pubblicate sul sito Internet di Omet https://omet.com, dove possono essere consultate prendendone così piena e adeguata cognizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 primo comma del Codice Civile, ferma comunque la necessità di specifica approvazione di quelle elencate in calce al presente documento, in quanto rientranti nel disposto dell’articolo 1341 comma secondo, sempre del Codice Civile.
Articolo 1 – PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE E RECESSO DI OMET
1.1 PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE – L’ordine si intende perfezionato nel momento in cui OMET SRL – Via Caduti Lecchesi a Fossoli – Lecco (di seguito denominata “OMET”), riceve dalla parte contraente (di seguito denominata “Fornitore”) accettazione in forma scritta di tutte le condizioni in esso contenute. Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di OMET riferite a propri ordini di fornitura, sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest’ultimo in forma scritta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione, mentre le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di OMET riferite a contratti quadro, sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest’ultimo in forma scritta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.
1.2 In caso di mancata accettazione in forma scritta da parte del Fornitore, OMET si riserva peraltro la possibilità di recedere dal contratto previa comunicazione scritta al Fornitore, purché il Fornitore non abbia anche solo iniziato l’espletamento della propria prestazione.
1.3 Nel caso in cui intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell’impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, OMET avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante invio di semplice comunicazione scritta.
Articolo 2 – CONDIZIONI DI FORNITURA, GARANZIA DI CONFORMITA’, VERIFICHE E COLLAUDI, RESPONSABILITA’ PRODOTTO E RECALL, CONSEGNA MATERIA PRIMA O SEMILAVORATI, MODIFICHE DI PROGETTO, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
2.1 CONDIZIONI DI FORNITURA – La fornitura o lavorazione di quanto indicato in ordine sono assoggettate alle seguenti condizioni:
- Il Fornitore deve attenersi alle quantità e qualità richieste, nonché alle specifiche tecniche descritte.
- Le forniture ovvero eventuali lavorazioni eseguite sulla base di disegni, capitolati, modelli e prescrizioni di OMET devono attenersi scrupolosamente a quanto in essi indicato.
Se nel corso della lavorazione si evidenziassero imperfezioni ascrivibili a documenti tecnici errati, ad attrezzature o materiali difformi forniti da OMET, il Fornitore dovrà immediatamente mettersi in contatto con la suddetta ed accordarsi in merito alle soluzioni del caso.
2.2 GARANZIA DI CONFORMITA’ – Il Fornitore garantisce la conformità dei beni forniti o lavorati a quanto espressamente ordinato e concordato, nonché l’utilizzabilità dei detti beni secondo lo scopo cui sono destinati. Sono quindi ricompresi nell’ambito della garanzia, tra gli altri, i vizi e difetti della cosa, la mancanza delle qualità promesse, ovvero essenziali per l’uso cui il bene è destinato ed i vizi occulti ovvero la consegna di aliud pro alio (consegna di un bene radicalmente diverso da quello previsto nel contratto). La garanzia in oggetto si intende estesa anche ai vizi e difetti, mancanza delle qualità promesse od essenziali, vizi occulti che derivino da errori di progettazione o utilizzo di materiale da parte del Fornitore. La garanzia in oggetto ha la durata di mesi dodici decorrenti dalla data di consegna dei beni da parte del Fornitore presso gli stabilimenti di OMET nelle predette Divisioni, salvo se diversamente pattuito nell’ordine di acquisto.
Nel proporre o accettare di studiare e/o adattare per OMET o fornire alla stessa un Particolare, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a OMET se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il Particolare stesso.
Il Fornitore si impegna a non far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di OMET e in ogni caso la mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di OMET e dei suoi sub-fornitori ai quali venga affidata da OMET la produzione del Particolare per conto della medesima.
2.3 VERIFICHE E COLLAUDI – Il collaudo di accettazione dei beni oggetto di fornitura o lavorazione di cui all’ordine viene eseguito a cura di OMET nei propri Stabilimenti da suo personale, salvo diverso accordo tra le parti. La semplice consegna dei beni presso gli stabilimenti di OMET non significa, quindi, accettazione dei detti beni. Le eventuali discrepanze numeriche dei Beni consegnati (in più od in meno) rispetto a quelli ordinati, potranno essere segnalate da Omet al Fornitore entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla consegna dei Beni medesimi. La denuncia dei difetti, vizi, mancanza di qualità promesse o essenziali dei beni oggetto dell’ordine può essere effettuata da OMET entro 12 mesi dal ricevimento nei propri stabilimenti dei detti beni; ciò anche se i beni fossero già stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero state già pagate in tutto o in parte. Nel caso di consegna di aliud pro alio varrà la normativa tecnica e giuridica in materia. L’esecuzione dei collaudi in narrativa dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni delle norme relative al settore merceologico dei beni oggetto del collaudo. Se in fase di collaudo venissero riscontrate forniture totali o parziali di scarto, forniture non conformi o comunque non idonee all’uso previsto contrattualmente, OMET, oltre agli altri rimedi ed azioni consentiti dalla Legge (ivi inclusa la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni) avrà anche la possibilità di:
- chiedere le riparazioni delle forniture difettose con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore sulla base di accordi presi antecedentemente tra le parti.
- invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla sostituzione delle forniture difettose sopra descritte con forniture a regola d’arte e conformi all’uso previsto contrattualmente
- rifiutare le forniture difettose sopra descritte senza dover corrispondere alcunché a qualsiasi titolo al Fornitore.
Il mancato rispetto delle condizioni pattuite da parte del Fornitore, legittima OMET a diffidare quest’ultimo ad adempiere. In caso di reiterato inadempimento delle obbligazioni relative alle condizioni di consegna dei prodotti, OMET potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie dopo aver ricevuto il benestare di fornitura da OMET sui campioni. È comunque inteso che, salvo diversa preventiva e specifica pattuizione scritta, l’eventuale omologazione degli uffici tecnici di OMET e/o il benestare della fornitura non esonerano né diminuiscono le responsabilità e le garanzie del Fornitore.
Inoltre, il Fornitore si obbliga a consentire l’accesso del personale OMET nella propria azienda per effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attivati, previa redazione del documento di valutazione congiunta dei rischi, ove necessario.
2.4 RESPINSABILITA’ PRODOTTO E PROCEDURA DI RICHIAMO (recall) – Nel caso in cui venga esercitata contro OMET un’azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne OMET da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del Bene fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia – si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell’ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l’onere della prova in tale misura. Nei casi di cui al presente articolo, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali. In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge. Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del Bene fornito dal Fornitore, OMET ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell’azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell’azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.
2.5 CONSEGNA DI MATERIA PRIMA O SEMILAVORATI AL FORNITORE – Nel caso in cui OMET consegni al Fornitore la materia prima o il semilavorato che sarà oggetto di lavorazione da parte di questi, varranno le seguenti condizioni e pattuizioni:
- nessun compenso viene riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite in esecuzioni di forniture che risultino di scarto anche se dovute a difetti di materiale (purché non occulti e dunque facilmente riconoscibili) impiegato nella lavorazione di cui all’ordine.
- Le forniture risultate non impiegabili per constatati difetti di lavorazione sono scartate e la materia prima utilizzata viene addebitata al Fornitore maggiorata delle eventuali lavorazioni eseguite da OMET sulla materia prima e antecedenti la sua messa a disposizione del fornitore, per l’evasione dell’ordine.
- In caso di più assuntori responsabili del medesimo danno questi ne rispondono solidalmente salva azione di regresso da parte di ognuno nei confronti degli altri responsabili.
2.6 MODIFICHE DI PROGETTO – OMET si riserva, per esigenze che sopravvengano posteriormente alla stipulazione del contratto, di:
- modificare la qualità e/o la forma nonché altre specifiche tecniche riguardanti i beni ordinati od oggetto di lavorazione
- annullare le voci e richieste di cui all’ordine che non si rivelassero più utili per OMET.
Il Fornitore nel momento in cui riceverà da OMET la comunicazione di modifica o annullamento in oggetto, avrà l’obbligo di sospendere la fornitura o la lavorazione di cui all’ordine e dovrà comunicare ad OMET, entro una settimana dal ricevimento della modifica o annullamento, lo stato di fabbricazione o lavorazione nonché il costo dei beni acquisito fino a quel momento. In tale frangente OMET si riserva, a sua scelta, di:
- Risolvere il contratto con diritto del Fornitore al pagamento del lavoro svolto sino alla data di sospensione. Il semilavorato diverrà di proprietà di OMET
- Ordinare il completamento della fornitura o lavorazione originaria
- Concordare con il Fornitore la modifica dei beni oggetto di fornitura o lavorazione secondo le nuove disposizioni tecniche.
2.7 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO – I prodotti della lavorazione si intendono sempre con resa f.co i magazzini delle Divisioni di OMET (Lecco, Molteno, Valmadrera), salvo diverso accordo in fase contrattuale. Il trasferimento del rischio per quanto ordinato ha luogo unicamente all’atto della consegna presso gli stabilimenti OMET.
Articolo 3 – TERMINI DI CONSEGNA E CORRISPETTIVI
3.1 I termini di consegna concordati si intendono tassativi ed essenziali. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne concordate.
3.2 In caso di lavorazioni da eseguirsi con materiale in conto lavoro consegnato da OMET, il Fornitore è tenuto a
- Comunicare in forma scritta il termine ultimo entro il quale OMET deve provvedere a fornire materiale in conto lavoro. La comunicazione dovrà essere effettuata tramite PEC, e-mail o fax.
- Nel caso tale materiale in conto lavoro venga inviato al Fornitore oltre il termine da lui richiesto, questi è tenuto a comunicare entro e non oltre una settimana dalla data di ricevimento del medesimo il nuovo termine di consegna delle forniture. In caso di mancata comunicazione si intende valido ed efficace il termine di consegna previsto nell’ordine.
3.3 I corrispettivi indicati nell’Ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto. Eventuali aumenti di corrispettivo dovuti a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per OMET solo se preventivamente accettati per scritto da quest’ultima.
Articolo 4 – PENALI PER RITARDI DI CONSEGNA
4.1 In caso di mancato rispetto dei termini di consegna contrattuali, OMET si riserva il diritto di applicare a carico del Fornitore una penale pari al 2% (duepercento)del valore totale dell’ordine per ogni settimana di ritardo rispetto alla consegna contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
4.2 Qualora il ritardo superasse le quattro settimane lavorative, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni, OMET potrà, a sua scelta:
- continuare ad applicare la penale sopra descritta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti;
- risolvere il contratto con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti;
- approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo dell’oggetto addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto per tale approvvigionamento alternativo.
4.3 Sono fatte salve, sia per OMET per quanto riguarda la presa in carico dei beni sia per il Fornitore per quanto riguarda la consegna dei beni stessi, le cause non dipendenti dalla propria volontà, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti o altri disastri naturali, scioperi generali e dunque non causati da condotta dell’una o dell’altro, serrate, azioni di autorità civili o militari (collettivamente, “Forza Maggiore”).
Articolo 5 – CONSERVAZIONE DI DISEGNI, CAMPIONI, ATTREZZATURE
5.1 I disegni, capitolati ed eventuali altri documenti tecnici, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che vengono messe a disposizione del Fornitore restano di proprietà OMET e possono venire usati solo per l’esecuzione dell’ordine relativo. Adempiuta l’obbligazione di cui è contratto ovvero una volta sciolto il contratto per qualsivoglia ragione o causa, si fa obbligo al Fornitore di restituire immediatamente i beni sopra descritti ad OMET.
5.2 In ogni caso, durante la detenzione di tale materiale, il Fornitore è tenuto a prendere le misure necessarie per la conservazione a regola d’arte dei modelli, campioni e attrezzature specifiche ed a provvedere altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria. Deve inoltre stipulare a copertura dei suddetti mezzi mediante adeguata polizza assicurativa contro rischi di incendio e furto e responsabilità civile verso i terzi.
5.3 Le eventuali riparazioni straordinarie o le sostituzioni occorrenti sono a carico di OMET qualora non siano imputabili o riconducibili a negligenza, imperizia, errore, trascuratezza del Fornitore o a danni provocati da questi. Il Fornitore è tenuto a segnalare le opere di manutenzione straordinaria e le eventuali sostituzioni. OMET si riserva di fare eseguire le riparazioni straordinarie da proprio personale o dal Fornitore o da terzi.
5.4 Divieto di utilizzo, copiatura, trasmissione, divulgazione a favore di terzi
I disegni e gli altri documenti tecnici ricevuti dal Fornitore non possono essere né utilizzati, né copiati, né trasmessi o divulgati a favore del Fornitore stesso o di terzi senza previa autorizzazione scritta di OMET. La violazione degli obblighi sopra descritti darà diritto ad OMET di esercitare tutte le azioni, diritti e facoltà concessi dalla Legge.
5.5 Corresponsione di un concorso spese da parte di OMET
In caso di corresponsione di un concorso spese da parte OMET a favore del fornitore per la costruzione di attrezzature specifiche di cui il fornitore resta l’unico proprietario avverrà quanto segue:
- Il Fornitore utilizzerà le attrezzature tecniche di cui sopra ESCLUSIVAMENTE per l’esecuzione degli ordini di OMET e dei contratti stipulati con la stessa
- Il Fornitore provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecniche nonché alla loro ristrutturazione e conservazione
Gli obblighi di cui ai punti 1) e 2) saranno vigenti finché permarranno in essere rapporti contrattuali tra il Fornitore e OMET la cui esecuzione richieda l’utilizzo delle attrezzature di cui al presente articolo. Nell’ipotesi in cui vengano invece a cessare i predetti rapporti contrattuali, OMET potrà fare richiesta di restituzione delle attrezzature oppure autorizzarne la distruzione presso il Fornitore a proprie spese. La violazione degli obblighi sopra descritti darà diritto ad OMET di esercitare tutte le azioni, diritti e facoltà concesse dalla Legge.
ARTICOLO 6 – FATTURE, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO E PAGAMENTO
6.1 Le fatture devono elencare i Particolari soggetti alla medesima aliquota lVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:
- il numero dell’Ordine, di Codice anagrafico del Fornitore, di Codice Fiscale del Fornitore e del Documento di Trasporto (in seguito D.D.T.);
- l’elencazione dei Particolari nella progressione indicata dal D.D.T.;
- l’unità di misura, sia sulla fattura che sul D.D.T., dovrà essere quella indicata sull’Ordine e comunque, in casi particolari in cui ciò non sia possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura utilizzate ed il rapporto intercorrente tra le stesse. (esempio: metri x pari a kg y).
6.2 I Particolari spediti devono essere sempre accompagnati dal D.D.T.. Il D.D.T. deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, codice Articolo OMET, il numero di disegno del Particolare, esponente di modifica, denominazione del Particolare, data di spedizione, numero e data dell’Ordine, magazzino di destinazione, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli, numero e tipologia di contenitori ed imballi utilizzati, causale del trasporto ed ogni altra indicazione richiesta nell’Ordine.
6.3 La OMET effettuerà il pagamento delle forniture nel modo ed alla scadenza indicati nell’Ordine, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nei precedenti commi 6.1 e 6.2 e/o nell’Ordine. Le fatture devono pervenire alla OMET nel più breve tempo possibile dall’effettuazione delle operazioni a cui si riferiscono e comunque non oltre i primi 8 (otto) giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture.
6.4 È fatto espressamente divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle forniture. ln ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, salvo espresso accordo scritto in deroga.
Articolo 7 – BENI DI PROPRIETÀ DI OMET CONCESSI IN CONTO DEPOSITO, LAVORAZIONE O PER L’ESECUZIONE DI LAVORAZIONI CONNESSE ALLA FORNITURA OPPURE OGGETTO DI ESSA
7.1 Il Fornitore si impegna a custodire i beni di proprietà di OMET ricevuti in conto deposito, lavorazione o per l’esecuzione di lavorazioni connesse alla fornitura, oppure oggetto di essa, con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia; sarà pertanto ritenuto responsabile del perimento e dell’eventuale danno subiti dai beni nel periodo di detenzione presso di sé, con esclusione del deterioramento per effetto dell’uso non abnorme o tecnicamente scorretto.
7.2 Il Fornitore si impegna ad utilizzare l’attrezzatura e ogni altro bene strumentale a lui forniti da OMET esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale in essere con OMET medesima.
Il Fornitore sarà tenuto alla restituzione dell’attrezzatura e di ogni altro bene strumentale a lui consegnati da OMET non appena OMET medesima ne faccia richiesta.
7.3 Per l’utilizzo dei detti beni, il Fornitore dovrà scrupolosamente adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 alle cui disposizioni ogni attrezzatura e ogni bene strumentale fornito da OMET è conforme.
7.4 ll Fornitore non cederà a terzi, a nessun titolo, né costituirà garanzie sui beni di proprietà di OMET (attrezzature, apparecchi per prove, modelli, campioni ecc.) che si trovino, a qualsiasi titolo, nella sua disponibilità. Il Fornitore impedirà con adeguati mezzi legali ogni tentativo di terzi di agire sulla proprietà della OMET in caso di sequestro e ne darà immediata comunicazione alla OMET qualora si verificassero tali tentativi. Il Fornitore si assicurerà inoltre che suoi fornitori si comportino nello stesso modo con beni di proprietà della OMET e con attrezzature di proprietà dello stesso Fornitore necessarie per la produzione dei Particolari.
ARTICOLO 8 – CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI
8.1 Il Fornitore è tenuto a informare OMET, all’interno della sua documentazione commerciale, di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare OMET della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei Prodotti, nonché ad inoltrare a OMET, entro un termine ragionevole anteriormente alla prima consegna, le seguenti informazioni relativamente ai Prodotti per i quali è prevista una licenza/autorizzazione:
- numero di Articolo e di disegno OMET;
- descrizione del Prodotto;
- tutti i numeri della lista di esportazione applicabili;
- paese d’origine dei Prodotti nell’ambito della politica commerciale;
- Codice dei Prodotti;
- persona di riferimento all’interno della sua organizzazione in grado di soddisfare qualsiasi richiesta.
8.2 Il Fornitore informerà OMET senza ingiustificato ritardo di qualsiasi cambiamento nei requisiti di licenza applicabili ai Prodotti forniti a OMET, in conseguenza di variazioni tecniche, modifiche di normative o direttive di governo.
ARTICOLO 9 – CONFORMITA’ A NORME E PRINCIPI (Compliance), D Lgs 231/2001
9.1 Il Fornitore si impegna, nell’ambito del suo rapporto commerciale con OMET, a non offrire o concedere, né promuovere o accettare, qualsiasi vantaggio, né durante le proprie trattative commerciali né nell’ambito di trattative con pubblici ufficiali, che siano in violazione della normativa anticorruzione applicabile.
9.2 Il Fornitore si impegna, nell’ambito del suo rapporto commerciale con OMET, a non stipulare nessun accordo con altre società né a stabilire pratiche concordate con altre società aventi lo scopo o l’effetto di provocare un ostacolo, una restrizione o una distorsione della concorrenza in violazione della normativa antitrust applicabile.
9.3 Il Fornitore garantisce di rispettare la normativa applicabile in materia di salario minimo, impegnandosi anche a far rispettare il medesimo obbligo ai sub-fornitori. Su richiesta, il Fornitore fornirà adeguata prova del rispetto dei predetti obblighi. Nel caso di inadempimento a tali obblighi, il Fornitore manterrà OMET manlevata e indenne da qualsiasi pretesa di terzi, obbligandosi a rimborsare qualsiasi relativa sanzione, comunque denominata, comminata a OMET.
9.4 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull’ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell’Iniziativa Globale ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all’abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all’eliminazione di criteri discriminanti nell’assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull’Iniziativa Globale dell’ONU, si veda: www.unglobalcompact.org.
9.5 Nel caso in cui il Fornitore vìoli ripetutamente la legge e/o vìoli la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, OMET si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.
9.6 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico della Società OMET alla quale effettua la fornitura, pubblicati sul sito internet www.omet.it o messi a disposizione del Fornitore stesso. Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nei documenti citati, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale di OMET e della volontà di quest’ultima di iniziare e mantenere un rapporto contrattuale con il Fornitore. L’inosservanza da parte delle Condizioni generali di acquisto Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico costituisce un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e legittima OMET a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
Articolo 10 – GARANZIE ASSICURATIVE
10.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere valida per tutta la durata della collaborazione con OMET e per i cinque anni successivi, una copertura di RC Prodotto con estensione recall i cui termini dovranno essere comunicati ad OMET e comprovati da certificato di polizza.
La mancanza della copertura assicurativa ovvero la sua invalidità potranno essere causa di risoluzione dell’ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 11 – RISERVATEZZA E PRIVACY
11.1 RISERVATEZZA – Il Fornitore si impegna a trattare qualsiasi informazione, dato, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto afferente i beni oggetto delle forniture ad OMET (di seguito “informazione riservata”) con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie informazioni segrete e riservate e a conservare tali informazioni in maniera appropriata. In particolare, qualsiasi informazione relativa all’attività di OMET che non sia di pubblico dominio e di cui il fornitore sia venuto a conoscenza nel corso della esecuzione del contratto dovrà essere trattata come informazione riservata di OMET e non dovrà essere divulgata salvo che la divulgazione non sia richiesta dalla legge o da un ordine giudiziale e di altra autorità competente. Gli obblighi di riservatezza resteranno validi in perpetuo. Le parti si impegnano a non divulgare, direttamente o indirettamente, né a comunicare a terzi, con qualsiasi modalità, il contenuto, le condizioni e i termini del contratto, le attività svolte dalle parti in esecuzione del contratto. Le parti garantiscono, inoltre, il rispetto dei suddetti obblighi da parte di tutte le persone di cui le parti stesse siano responsabili compresi dipendenti, consulenti, agenti, incaricati, ecc.
11.2 INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati raccolti con il presente modulo e che sono presenti negli archivi verranno trattati da OMET S.r.l., Titolare del trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso il Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà, mediante l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e avrà la finalità di gestione del rapporto commerciale e degli obblighi derivanti dalle normative fiscali. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti che siano funzionali al perseguimento delle finalità sopra descritte. La base giuridica del trattamento è collegata alla gestione degli obblighi legali ed alla esecuzione del rapporto commerciale.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del GDPR, fra cui la cancellazione dei dati o l’opposizione al loro utilizzo, rivolgendosi a: OMET Srl – via mail all’indirizzo privacy@omet.it
I dati saranno conservati nei nostri archivi per i periodi previsti da obblighi legali o fino a richiesta di cancellazione legittima.
Articolo 12 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dai singoli ordini e riguardanti la loro validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o rescissione è esclusivamente competente il Foro di LECCO, la cui competenza esclusiva sussiste anche a riguardo di ogni questione derivante dalle presenti condizioni generali o ad esse ricollegabili.
Articolo 13 – VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali vengono applicate su tutti gli ordini di fornitura e sono vincolanti per OMET e per la controparte. Le presenti condizioni generali prevarranno su quelle della controparte che presentassero un contenuto difforme ad esse.
Eventuali deroghe alle stesse dovranno essere documentate in forma scritta e controfirmate da entrambe le parti.
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, da una delle parti, non corrispondente ad una o più delle presenti Condizioni Generali non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
La nullità delle singole disposizioni del presente Contratto non inficia la validità del Contratto in generale. ln caso in cui le singole disposizioni vengano dichiarate nulle le parti concorderanno una disposizione valida che più si avvicini a quella nulla.
Articolo 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore non può cedere la sua posizione nel contratto o in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza la preventiva accettazione scritta di OMET: anche in tal caso il Fornitore rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.
Abbiamo esaminato le presenti Condizioni Generali di Fornitura che dichiariamo di accettare integralmente.
Data | Timbro e firma Fornitore |
____________________ | ____________________ |
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: |
1: perfezionamento dell’ordine e facoltà di recesso di Omet;
2: Condizioni di fornitura, garanzia di conformità, verifiche e collaudi, responsabilità prodotto e recall, consegna materia prima o semilavorati, modifiche di progetto, trasferimento del rischio;
3: Termini di consegna e corrispettivi;
4: Penali per ritardata consegna;
7: Beni di proprietà di OMET concessi in conto deposito, lavorazione o per l’esecuzione di lavorazioni connesse alla fornitura oppure oggetto di essa;
8: Controllo sulle esportazioni e Dogana;
9: Conformità a norme e principi;
10: Garanzie assicurative;
12: Foro competente;
14: Cessione del contratto.
Data | Timbro e firma Fornitore |
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Condizioni generali di fornitura rev. del 19 luglio 2021
La presente revisione annulla e sostituisce ogni precedente revisione in vostre mani.